Documento di Valutazione dei Rischi: cosa è obbligatorio e cosa no
- Redazione

- 25 gen
- Tempo di lettura: 3 min

Introduzione
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è uno degli obblighi centrali previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nonostante ciò, è spesso oggetto di interpretazioni errate, sia in merito ai soggetti obbligati sia rispetto ai contenuti effettivamente richiesti dalla legge.
Questo approfondimento ha l’obiettivo di chiarire quando il DVR è obbligatorio, quali elementi devono essere necessariamente presenti e quali aspetti, pur diffusi nella prassi, non costituiscono un obbligo normativo.
Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento con cui il datore di lavoro formalizza l’analisi dei rischi presenti nell’organizzazione e individua le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare.Il DVR non è un adempimento formale, ma lo strumento che rende tracciabile il processo di valutazione dei rischi e le scelte effettuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La valutazione dei rischi riguarda tutte le attività lavorative, le attrezzature, gli ambienti di lavoro e l’organizzazione delle mansioni, tenendo conto dei pericoli presenti e delle modalità operative reali. Il documento deve essere coerente con il contesto aziendale e aggiornato in funzione delle modifiche che incidono sui livelli di rischio.
Il DVR costituisce il riferimento di base per la pianificazione delle misure di prevenzione, per l’organizzazione della formazione e per la gestione complessiva della sicurezza sul lavoro.
Quando il DVR è obbligatorio
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio in tutte le aziende e unità produttive in cui è presente almeno un lavoratore, indipendentemente dal settore di attività e dalla tipologia contrattuale.
L’obbligo di valutazione dei rischi ricade sempre sul datore di lavoro e non è delegabile. La normativa prevede alcune modalità semplificate per specifiche realtà aziendali, ma non elimina l’obbligo di effettuare la valutazione e di formalizzarla in un documento.
Il DVR deve essere redatto all’avvio di una nuova attività, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che incidono sui rischi, a seguito dell’introduzione di nuove attrezzature, sostanze o tecnologie, in caso di infortuni significativi o evidenze di inefficacia delle misure adottate
L’assenza del DVR o la sua inadeguatezza comportano responsabilità dirette per il datore di lavoro.
Contenuti minimi richiesti
Il DVR deve contenere almeno gli elementi previsti dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08. In particolare:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, con indicazione dei criteri adottati;
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere;
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, ove nominato;
l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, esperienza o adeguata formazione.
La normativa non impone un formato specifico, ma richiede che il contenuto sia coerente, comprensibile e adeguato al contesto aziendale.
Errori ricorrenti
Tra le criticità più frequenti riscontrabili nella redazione del DVR si segnalano:
utilizzo di documenti standardizzati non coerenti con l’attività svolta;
valutazioni dei rischi generiche o non riferite alle reali modalità operative;
mancata individuazione delle mansioni e dei rischi specifici;
assenza o incompletezza del programma di miglioramento;
mancato aggiornamento del documento a fronte di modifiche organizzative o produttive;
confusione tra DVR e altri documenti aziendali, con inserimento di contenuti non richiesti dalla normativa.
Un DVR formalmente presente ma tecnicamente inadeguato è equiparabile, sotto il profilo delle responsabilità, a un DVR mancante.
Considerazioni operative
Il DVR deve essere considerato uno strumento di gestione e non un mero adempimento documentale.La sua efficacia dipende dalla coerenza tra quanto descritto nel documento e l’organizzazione reale del lavoro.
Un approccio operativo alla valutazione dei rischi consente di:
individuare criticità concrete;
pianificare interventi sostenibili;
supportare le decisioni del datore di lavoro;
garantire la tracciabilità delle scelte in materia di salute e sicurezza.
La qualità del DVR non si misura dalla sua estensione, ma dalla capacità di rappresentare correttamente i rischi e le misure adottate.
Per approfondimenti operativi o chiarimenti applicativi sul DVR, è possibile contattare la redazione tramite la pagina Contatti.
